Documento 11

 

Approvazione da parte dello Stato dell’ammontare del danno subito dalla Scuola Apostolica per causa della guerra - concessione di contributo pari al danno subito, di Lire 97.900.000 - e contemporanea concessione di un 1° lotto di Lire 37.000.000.

 

Div. 28ª - 1558

 

Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici

 

VISTA la Legge 26 ottobre 194° n. 1543; VISTI i DD. LL. 27 giugno 1946 n. 35 e 29; maggio 1947 n. 649; VISTA la legge 10 agosto 1950 n. 784; VISTA la determinazione ministeriale in data 7 febbraio 1951 n. 408, registrata alla Corte dei Conti il 2 maggio 1951 reg. 13 foglio 171, con la quale è stata accertata la destinazione ad uso di beneficenza dell’edificio sito in Verona adibito a sede della Scuola Apostolica Bertoni, di proprietà della stessa; VISTA la domanda in data 1 febbraio 1951 con la quale il legale rappresentante del suddetto Ente ha chiesto di poter ottenere in concessione la progettazione e l’esecuzione dei lavori di ricostruzione dell’edificio sopramenzionato, devastato da azioni belliche; VISTO il progetto all’uopo redatto dall’arch. Rossi De’ Paoli dell’importo di Lire 101.032.000 nonché la perizia del danno del complesso preesistente dell’importo di L. 101.150.000; VISTO il voto in data 20 ottobre 1951 n. 3295, con il quale il Consiglio Superiore dei LL. PP. nel ritenere meritevole di accoglimento la richiesta concessione, ha espresso l’avviso che la perizia del danno sia meritevole dell’importo ridotto di L. 97.900.000 e che parimenti sia meritevole di approvazione salve alcune rettifiche in sede esecutiva il progetto di ricostruzione nell’importo di L. 97.900.000 così limitato per ridurre le spese generali onde evitare un maggior onere a carico dell’Ente; CONSIDERATO che al fine di facilitare il finanziamento dell’opera l’Istituto ha creduto opportuno di far redigere uno stralcio funzionale di un 1° lotto di lavori;

VISTO tale elaborato all’uopo redatto dal medesimo libero professionista dell’importo di tonde L. 37.000.000; VISTO il voto in data 15 dicembre 1951 n. 3988, con il quale il Consiglio Superiore dei LL. PP. ha ritenuto meritevole di approvazione la suddetta perizia di stralcio preventivato di L. 37.000.000 esprimendo altresì parere che possa farsi luogo alla concessione dei lavori previsti nella medesima perizia: VISTO l’atto 8 agosto 1951 a rogito notar. Giulio Cazzola debitamente trascritto nei pubblici Registri Immobiliari con il quale l’Ente concessionario ha vincolato l’edificio ricostruendo alla beneficenza per venti anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori; RITENUTO che come accertato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. il lavori possono fruire delle agevolazioni tributarie previste dai DD. LL. 7 giugno 1945 n.322 e 26 marzo 1946 n. 221; AI TERMINI della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato

 

D E C R E T A

 

1.- È approvato nell’importo di L 97.900.000. - ivi comprese L. 1.678.240 per spese generali - il progetto redatto dall’arch. Rossi De’ Paoli per la ricostruzione dell’edificio sito in Verona adibito a sede della Scuola Apostolica Bertoni;

2.- È concessa al suddetto Ente rappresentato dal Rev.do Giuseppe Cappellina l’esecuzione di un 1° lotto dei lavori sovramenzionati in base alla perizia di stralcio dell’importo di L. 37.000.000 che pure si approva;

3.- La concessione è regolata agli effetti della liquidazione della spesa col sistema a forfait con la clausola della revisione dei prezzi e gode delle agevolazioni tributarie previste dai DD. LL. 7 giugno 1945 n. 322 e 26 marzo 1946 n. 221;

4.- Alla liquidazione e al pagamento della spesa sarà provveduto in un’unica soluzione in base al collaudo delle opere. Sono peraltro ammesse liquidazioni di pagamenti per rate non inferiori ad un decimo dell’importo di concessione ciascuna sulla base di stati di avanzamento vistati dall’Ufficio del Genio Civile di Verona al netto della ritenuta di legge;

5.- Sotto la comminatoria di decadenza il concessionario è tenuto:- a) a tener conto all’atto esecutivo delle prescrizioni del Consiglio Superiore dei LL. PP. di cui al voto in data 20 ottobre 1951 n. 3295; - b) all’osservanza delle norme tecniche contenute nel progetto al quale non potrà essere apportata alcuna variazione ed aggiunta senza la preventiva approvazione ministeriale; - c) ad ottemperare in genere a tutte le prescrizioni di legge e di regolamento; - d) ad ultimare i lavori entro il termine di mesi 24 decorrente dalla data di comunicazione al concessionario della registrazione alla Corte dei Conti del presente decreto e salvo eventuali proroghe da parte dell’Amministrazione per giustificati motivi;

6.- Il concessionario è obbligato a tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi molestia di terzi in dipendenza dalla esecuzione dei lavori;

7- Tutte le controversie tra l’Amm.ne ed il concessionario, così durante l’esecuzione dei lavori che dopo il compimento, quale che sia la loro natura tecnico-amministrativa e giuridica, niuna esclusa, saranno deferite al giudizio arbitrale nei modi e nei termini previsti dal Capo IV del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP. 28 maggio 1895 e successive modificazioni;

8.- Alla complessiva spesa di L. 37.000.000 (lire trentasette milioni) si farà fronte con impegno sul cap. 203/2 del bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario in corso in gestione del Provv.to alle OO.PP. di Venezia.

Roma, 15 marzo 1952

 

IL MINISTRO

 

Aldisio

 

Reg. alla Corte dei Conti addì 28 marzo 1952 – reg 8, foglio 206.

 

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